Cass. civile, sez. II del 2014 numero 26426 (16/12/2014)



Il condomino ha la facoltà di recintare, anche con una struttura a box, lo spazio, di proprietà esclusiva, destinato a parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, purché a ciò non osti l'atto di acquisto o il regolamento condominiale, avente efficacia contrattuale, e non ne derivi un danno alle parti comuni dell'edificio, ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell'autorimessa.

Il condomino che, nel recintare uno spazio di proprietà esclusiva, violi norme amministrative diverse da quelle in materia di distanze (nella specie, la normativa antincendio di cui al d.m. 1 febbraio 1986) non cagiona un immediato e contestuale danno ai vicini, il cui diritto al risarcimento richiede l'accertamento del nesso tra la violazione e il pregiudizio subito, la prova del quale, a carico della parte interessata, deve riguardare sia la sussistenza che l'entità del danno.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2014 numero 26426 (16/12/2014)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti