Cass. civile, sez. II del 2014 numero 24958 (24/11/2014)



La risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente comporta l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere al promittente venditore l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene negoziato, che gli sia stato consegnato anticipatamente, per il tempo compreso tra la consegna e la restituzione del medesimo (fattispecie relativa all'azione promossa da una società cooperativa per la risoluzione di un contratto preliminare relativo alla vendita di alcuni terreni e capannoni che, contestualmente, erano stati oggetto di un ulteriore compravendita da parte della promittente venditrice; i promissari acquirenti erano stati inoltre immessi nel possesso, pur in presenza dell'accordo preliminare la cui efficacia era rivendicata nel giudizio).

La pronuncia di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare (nella specie, di compravendita di un immobile) ha natura costitutiva, sicché nei confronti dei terzi produce effetti solo dal momento del passaggio in giudicato. Ne consegue che, ove il promissario acquirente abbia ceduto il bene, in virtù di un autonomo titolo, ad un altro soggetto, quest'ultimo, in qualità di occupante dell'immobile, non è tenuto a corrispondere l'indennità di occupazione all'originario promissario venditore per il periodo che precede il passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del contratto preliminare.

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