Cass. civile, sez. II del 2014 numero 2159 (31/01/2014)




Le facoltà che l'art. 732 c.c. attribuisce al coerede sono disponibili, ma l'alienazione onerosa di una porzione della quota ereditaria, di per sé, non implica rinuncia alle stesse.

La disposizione dell'art. 732 c.c., sulla prelazione del coerede, derogando al principio di libertà negoziale, non può essere estesa alle donazioni, nelle quali, peraltro, si manifesta l' animus donandi, espressione solidaristica della personalità.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2014 numero 2159 (31/01/2014)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti