Cass. civile, sez. II del 2014 numero 20643 (30/09/2014)



Nelle obbligazioni pecuniarie il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante assegno circolare, e mentre nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, può farlo nel secondo caso, ma solo per giustificato motivo.

Il rifiuto del creditore di accettare i mezzi di pagamento "diversi", quale appunto l'assegno bancario, deve trovare una ragionevole giustificazione.

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