Cass. civile, sez. II del 2013 numero 8899 (11/04/2013)




Nell’interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento.

In tema di successioni testamentarie, a norma degli artt. 625 e 628 c.c., l'indicazione del beneficiario fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, con riferimento comunque ad univoci dati obbiettivi, sia possibile determinare in modo certo la persona dell'erede o del legatario. Ne consegue che non è nulla la disposizione testamentaria operata a favore di persona indicata nella scheda con riferimento al solo nome e cognome e senza data di nascita, in presenza di altra persona avente i medesimi nome e cognome, ove sia possibile rimuovere in via interpretativa l'incompletezza della disposizione e l'incertezza causata da tale omonimia, anche attraverso l'utilizzo di elementi specificativi esterni all'atto, valorizzando l'effettiva volontà del testatore.

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