Cass. civile, sez. II del 2013 numero 5055 (28/02/2013)




Laddove le luci si aprono sul fondo altrui fra un vano e l’altro di un medesimo edificio con lo scopo di dare luce e aria a uno di essi attraverso l’altro, tali aperture non costituiscono estrinsecazione del diritto di proprietà, ossia manifestazione di una facultas del diritto stesso, ma comportando un’invasione della sfera di godimento della proprietà altrui, hanno natura di uno ius in re aliena. Pertanto, è possibile, a favore di chi ne beneficia, acquisire la relativa servitù per destinazione del padre di famiglia o per effetto del possesso ad usucapionem, sempreché l’apertura si concreti in opere visibili e permanenti destinate a un inequivoco e stabile assoggettamento del fondo altrui per l’utilità dell’altro che si avvantaggia dell’apertura lucifera. In tal caso, infatti, le aperture lucifere, a differenza di quelle che si aprono sul fondo aperto altrui, sono prive della connotazione di precarietà e mera tolleranza e sono sottratte, quindi, alla disciplina di cui all’art. 901 c.c..

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