Cass. civile, sez. II del 2012 numero 8640 (30/05/2012)




Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, particolare rigore è richiesto anche per la spendita del nome del rappresentato, con la conseguenza che, in mancanza di formule che consentano di individuare la spendita del nome altrui, non è ammissibile una contemplatio domini tacita, desunta da elementi presuntivi. Né alcun giovamento potrebbe derivare dal richiamo nel preliminare ai documenti allegati, “da ritenersi parte integrante” dello stesso. Pertanto, la contemplatio domini, pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve comunque risultare per iscritto dallo stesso documento e non aliunde, atteso il carattere essenziale della forma scritta a pena di nullità richiesta per i negozi relativi al trasferimento di immobili; di conseguenza è esclusa la contemplatio domini tacita o in altro modo desumibile.

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