Cass. civile, sez. II del 2011 numero 1898 (27/01/2011)




In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, ove spetti al promissario acquirente la scelta del notaio rogante, la diffida ad adempiere intimata dal promittente venditore è efficace anche se contenga soltanto la necessaria fissazione del termine entro il quale l'altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione e non indichi, altresì, il giorno, l'ora ed il luogo della stipula del contratto definitivo, giacché grava sull'intimato promissario acquirente l'onere di contattare il notaio per detta stipula.

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