Cass. civile, sez. II del 2010 numero 25155 (13/12/2010)




L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi. Ne consegue la configurabilità dell'onere, a carico di chi quello stato di incapacità assuma, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.

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