Cass. civile, sez. II del 2010 numero 10859 (05/05/2010)




È legittimamente configurabile, in base al principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., un contratto atipico di c. d. “vitalizio alimentare”, autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all’art. 1872 c.c., sulla premessa che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall’art. 433 c.c.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, con la conseguenza che a tale negozio atipico è senz’altro applicabile il rimedio della risoluzione per inadempimento di cui all’art. 1453 c.c., espressamente esclusa, per converso, con riferimento alla rendita vitalizia.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2010 numero 10859 (05/05/2010)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti