Cass. civile, sez. II del 2008 numero 26746 (06/11/2008)


Ai fini della configurabilità della donazione diretta di immobile, è necessario che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene o mediante il versamento diretto dell'importo all'alienante o mediante la previsione della destinazione della somma donata al trasferimento immobiliare.Non ricorre, pertanto, tale fattispecie quando il denaro costituisca il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante.

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