Cass. civile, sez. II del 2004 numero 3642 (24/02/2004)


Nell'ipotesi di donazione di somma di denaro occorre distinguere l'ipotesi in cui questo sia impiegato successivamente dal beneficiario in un acquisto immobiliare con propria autonoma e distinta determinazione, nel qual caso oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisca il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce l'unico specifico fine, se pur mediato, della donazione. Nel caso in cui il denaro sia dato al precipuo scopo dell'acquisto immobiliare e, quindi, o pagato direttamente all'alienante dal disponente, presente alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell'immobile, o pagato dal benefìciario dopo averlo ricevuto dal disponente in esecuzione del complesso procedimento che quest'ultimo ha inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità, con o senza la stipulazione in proprio nome d'un contratto preliminare con il proprietario dell'immobile, il collegamento tra l'elargizione del denaro da parte del disponente e l'acquisto del bene da parte del beneficiario porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto. Va escluso, pertanto, che la donazione indiretta dell'immobile debba necessariamente articolarsi in attività tipiche da parte del donante, essendo necessario, ma al tempo stesso sufficiente che sia provato il collegamento tra elargizione del denaro e acquisto, cioè la finalizzazione della dazione del denaro all'acquisto stesso.

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