Cass. civile, sez. II del 2003 numero 8832 (03/06/2003)


La previsione di cui all'articolo 889 cod.civ., che prescrive le distanze per l'istallazione di tubi di acqua, gas e simili, trova applicazione solo in caso di opere che per loro natura comportino il pericolo di infiltrazioni o di fughe dannose per il vicino. Esattamente, pertanto, il giudice del merito ritiene inapplicabile tale disposizione dopo avere accertato l'inesistenza di emissioni nocive o tossiche da parte di sfiatatoi posti a distanza inferiore a quella legale. (Nella specie, si trattava di sfiatatoi installati presso un distributore di carburante che svolgevano la sola funzione di aspirare aria dall'ambiente esterno al momento dell'erogazione del carburante).

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