Cass. civile, sez. II del 2003 numero 10454 (02/07/2003)


La domanda diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita può trovare accoglimento anche nel caso in cui il bene promesso risulti affetto da vizi o difformità che, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito, non lo rendano oggettivamente diverso, per struttura e funzione, ma incidano solo sul suo valore, ovvero su secondarie modalità di godimento. Ben può il giudice emettere una pronuncia che tenga luogo del contratto non concluso, fissando un prezzo inferiore a quello pattuito con il preliminare con un legittimo intervento rieliquibrativo delle contrapposte prestazioni.

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