Cass. civile, sez. II del 2000 numero 9648 (24/07/2000)


In mancanza di testamento, le spese di inventario, che l'art. 511 cod.civ. prevede essere a carico dell'eredità, devono essere addebitate alle persone indicate dall'art. 565 cod.civ., sulla successione legittima, ed, in mancanza di altri successibili, allo Stato, nei limiti di cui all'art. 586 cod.civ.

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