Cass. civile, sez. II del 2000 numero 1290 (05/02/2000)
L'esito positivo del collaudo di un'opera non esclude la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c. - norma di garanzia dell'opera nel tempo, mentre il collaudo costituisce prova di tenuta in un unico contesto - e pertanto egli è tenuto a rispondere in caso di gravi difetti nell'esecuzione. Qualora poi essi dipendano altresì da errori del progettista, anche costui è responsabile, in concorso e in solido con l'appaltatore, ai sensi del medesimo art. 1669 c.c., per i danni derivatine, con la conseguenza che il rapporto processuale tra i predetti condebitori è scindibile e che la notifica della sentenza, da parte del danneggiato, nei confronti dell'uno, non determina la decorrenza del termine breve per impugnare nei confronti dell'altro.