Cass. civile, sez. II del 1999 numero 7698 (19/07/1999)


Con riguardo alla servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, non si richiede, ai fini della opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo servente, la permanenza del requisito della visibilità delle opere destinate all'esercizio della servitù, necessario per il sorgere del diritto. (Nella fattispecie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito, la quale aveva ritenuto che una servitù consistente nel diritto di mantenere una cisterna, destinata ad alimentare l'impianto di riscaldamento di un albergo adiacente al fondo servente, costituita per destinazione del padre di famiglia al momento dell'alienazione dell'albergo da parte dell'originario proprietario dell'intero complesso immobiliare - formato dallo stesso albergo e dal terreno circostante - fosse opponibile ai successivi acquirenti del fondo servente anche se, al momento del trasferimento del bene in favore degli stessi, il "passo d'uomo" ed il tombino non erano visibili, in quanto ricoperti da una pavimentazione.

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