Cass. civile, sez. II del 1999 numero 7075 (07/07/1999)


La facoltà di accettazione tacita dell'eredità spetta anche agli eredi del chiamato all'eredità il quale sia deceduto prima di averla accettata; infatti, ai sensi dell'art. 479 cod.civ., la delazione resta identica nel passaggio dal chiamato al suo erede e pertanto questi, oltre ad accettare l'eredità così come poteva accettarla il suo autore, può compiere, rispetto all'eredità, il cui diritto di accettare gli viene trasmesso, tutti gli atti spettanti al primo chiamato

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