Cass. civile, sez. II del 1997 numero 8100 (27/08/1997)


La successione a titolo particolare nel processo (effetto del mero trasferimento della "res litigiosa" in corso giudizio), di cui all' art. 111 cod. proc. civ., va distinta dal (diverso) istituto della successione nel processo (art. 110 stesso codice) perché, nella prima ipotesi, è lo stesso trasferimento della "res singula" a determinare la successione di un soggetto ad un altro nella titolarità del diritto controverso, mentre, nella seconda, il trasferimento del diritto è conseguenza necessaria della successione, ad un soggetto deceduto o estinto, di altro e diverso soggetto, come accade nell' ipotesi di fusione, per incorporazione, tra società, vicenda integrante una situazione giuridica che corrisponde a quella della successione a titolo universale e che, agli effetti processuali, comporta il subingresso "ex lege", nella qualità di parte, della società incorporante a quella estinta.

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