Cass. civile, sez. II del 1996 numero 4509 (15/05/1996)


Il sottotetto di un edificio, non compreso tra le parti comuni indicate dall' art. 1117 cod. civ., costituisce una pertinenza dell' appartamento sito all' ultimo piano quando assolva alla funzione esclusiva di isolarlo e proteggerlo dal caldo, dal freddo e dall' umidità, formando una camera d' aria a sua difesa. Esso, tuttavia, realizza una funzione diversa dalla mera camera d' aria quando sia destinato all' uso comune di tutti i condomini, come nel caso in cui sia dotato di una comunicazione diretta con il vano scale comune e di un lucernario per l' accesso al tetto comune; destinazione che costituisce il fatto noto ex art. 2727 cod. civ. posto dalla legge a base della presunzione di comunione ex art. 1117 cod. civ..

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