Cass. civile, sez. II del 1995 numero 7200 (24/06/1995)


La molestia possessoria può realizzarsi, anche senza attività materiali, attraverso manifestazioni di volontà che devono però esprimere la ferma intenzione del dichiarante di tradurre in atto il suo proposito, mettendo così in pericolo l' altrui possesso. Invece, se le manifestazioni di volontà, siano esse verbali o scritte, sono volte all' affermazione di un diritto proprio o alla negazione di un diritto altrui, senza far temere imminenti azioni materiali contrastanti con la situazione di possesso, non si è in presenza di molestia possessoria, bensì solo di espressioni intese ad evitare, se possibile, una controversia giudiziaria. La ricorrenza di una o dell' altra ipotesi rientra nella valutazione del giudice del merito, il cui accertamento, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità.

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