Cass. civile, sez. II del 1994 numero 7859 (24/09/1994)


La riduzione della penale (che non può essere disposta d' ufficio) può essere invocata tanto in via di azione, quanto in via di eccezione, allorché tende a paralizzare, sia pure in parte, la domanda di attribuzione della penale stessa e, in quest' ultimo caso, è proponibile anche nel giudizio d' appello. Qualora invece la richiesta di riduzione sia stata avanzata dalla parte in via di azione contro altro soggetto che non aveva proposto nei suoi confronti domanda alcuna deve essere dichiarata improponibile se proposta per la prima volta in appello per il divieto del "novum" di cui all' art. 345 cod. proc. civ.

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