Cass. civile, sez. II del 1991 numero 4000 (15/04/1991)


Nel contratto estimatorio, l'alternativa fra la restituzione della cosa ed il pagamento del prezzo costituisce una facoltà dell'"accipiens" che, configurando un elemento costitutivo del contratto, deve essere contemplata nelle previsioni contrattuali, essendo priva di rilevanza la circostanza che, dopo la conclusione del contratto, sia stata offerta la restituzione in via di mero fatto.

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