Cass. civile, sez. II del 1986 numero 914 (15/02/1986)


Le disposizioni degli artt. 1490 e 1492 cod. civ. in tema di esercizio dell'azione redibitoria vanno interpretate con riferimento al principio generale sancito dall'art.. 1455 cod. civ. in materia di risoluzione del contratto; pertanto, l'esercizio dell'azione redibitoria è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1986 numero 914 (15/02/1986)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti