Cass. civile, sez. II del 1985 numero 4394 (08/08/1985)


Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, il dovere d'informazione gravante sul professionista - la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale e del conseguente obbligo di risarcimento del danno, commisurato all'interesse cosiddetto positivo - investe non solo le potenziali cause d'invalidità o d'inefficacia della prestazione professionale ma anche le ragioni che questa rendano inutile, in rapporto al risultato (ancorché non espressamente dedotto in contratto) sperato dal cliente, o addirittura dannosa. In particolare, nel rapporto fra paziente e chirurgo praticante la chirurgia estetica, detto dovere non è limitato - come nel rapporto fra cliente e terapeuta in genere (chirurgo o medico che sia) - alla prospettazione dei possibili rischi del trattamento suggerito (in quanto tale da porre in pericolo la vita o l'incolumità fisica del paziente), ma concerne anche la conseguibilità o meno, attraverso un determinato intervento, del miglioramento estetico perseguito dal cliente in relazione alle esigenze della sua vita professionale e di relazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che l'anzidetto dovere d'informazione, nei confronti di una danzatrice professionale e spogliarellista sottopostasi ad un intervento di chirurgia plastica del seno, non fosse stato assolto, quanto al residuato di cicatrici, con l'esibizione, da parte del professionista, di alcune fotografie relative ad interventi di analoga natura).

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