Cass. civile, sez. II del 1984 numero 1139 (15/02/1984)


Ai fini dell' esercizio delle azioni possessorie, non è necessario che il possesso abbia gli stessi requisiti di quello utile per l' usucapione, anche se la situazione di fatto deve pur sempre apparire corrispondente all' esercizio del diritto reale. Pertanto, in tema di reintegra del possesso di una servitù di passaggio, non è necessario che esistano (come è invece richiesto per l' usucapione) opere visibili e permanenti destinate all' esercizio del passaggio, ma è sufficiente la prova che il transito era effettuato dall' attore nella sua qualità di possessore di un fondo vicino a quello attraversato e non già come un qualsiasi occasionale passante.

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