Cass. civile, sez. II del 1983 numero 7170 (29/11/1983)


L'attribuzione patrimoniale, per speciale apprezzamento di servizi in precedenza ricevuti, che venga effettuata in base ad una spontanea determinazione del disponente, nella consapevolezza di non esservi tenuto né per legge, né per obbligo naturale o costume sociale, esula dall'atto di pagamento correlato ad un negozio oneroso, o comunque inserito in un negozio "mixtum cum donatione", difettando il presupposto della ricollegabilità dell'attribuzione stessa, in tutto od in parte, all'adempimento di un obbligo del tipo indicato e configura una donazione da qualificarsi come rimuneratoria, alla stregua dell'indicato fine perseguito dal donante, e, pertanto, una donazione non suscettibile di revoca per ingratitudine (artt. 770 ed 805 cod. civ.). Tale principio non resta escluso dalla sproporzione del valore del "donatum" rispetto ai servizi resi dal donatario, ovvero dalla sensibile incidenza del "donatum" sul patrimonio del donante, trattandosi di circostanze di per sé evidenzianti la causa gratuita dell'attribuzione, e compatibili con l'intento rimuneratorio, né dall'eventuale apposizione di un onere o "modus" a carico del donatario, tenendo conto che questo non altera la natura del negozio cui accede, ove spieghi una funzione di mero limite della liberalità, senza trasformarla in un corrispettivo di prestazione ricevuta.

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