Cass. civile, sez. II del 1981 numero 5130 (16/09/1981)


Già sotto il vigore del codice civile del 1865 era configurabile, in base al combinato disposto degli artt. 440 e 448, una divisione del diritto di proprietà relativa ad un immobile in autonome e distinte forme incidenti separatamente sul suolo, sul sottosuolo e sul soprasuolo, mentre il codice civile vigente, pur ispirandosi alla concezione tradizionale che il diritto di proprieta si estende di regola - salvo quanto previsto dagli artt. 952 e 955 in tema di diritto di superficie - al sottosuolo e allo spazio sovrastante, sancisce (art. 840 cod. civ.) che il proprietario del suolo non puo opporsi ad attivita di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle. Pertanto, ove si accerti che un soggetto ed i suoi danti causa abbiano posseduto una grotta, costituente una entità autonoma e nettamente distinta dal suolo sovrastante sotto il profilo materiale, funzionale ed economico, correttamente il giudice del merito, in presenza di un possesso pubblico, pacifico e ininterrotto per un periodo di tempo utile all' usucapione,accerta un tale titolo di acquisto originario della proprieta della grotta disgiunta dalla proprietà del suolo sovrastante.

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