Cass. civile, sez. II del 1981 numero 1288 (07/03/1981)


Poiché l'esatta esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nell'attività di trasferimento delle cose da luogo a luogo - che pur ne costituisce il dato peculiare dal punto di vista economico - ma comprende altresì l'adempimento delle altre obbligazioni accessorie, necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti, sussiste a carico del vettore - il quale si trova nella detenzione delle cose trasportate - l'obbligo di conservarle e custodirle sino alla loro consegna al destinatario e comporta, fino a tale momento, la sua responsabilità ex recepto, dalla quale non è esonerato per il rifiuto della ricezione della merce da parte del destinatario o per l'omessa trasmissione di istruzioni da parte del mittente, dovendo egli adoperare, a tale scopo, lo strumento del deposito di cui all'art. 1514 cod. civ..

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