Cass. civile, sez. II del 1979 numero 569 (25/01/1979)


Nella divisione dei beni ereditari, l' erede, che sia debitore di altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione, può evitare estinguendo in moneta corrente il suo debito che costoro imputino il debito alla sua quota attraverso il prelevamento di beni dalla massa, ereditaria, di cui all' art. 725 cod. civ.. il pagamento, però, deve essere effettuato prima delle operazioni di prelevamento, non potendosi ammettere che sia disatteso a posteriori un atto compiuto nel rispetto delle regole che stabiliscono i modi di graduazione delle operazioni divisionali.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1979 numero 569 (25/01/1979)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti