Cass. civile, sez. II del 1978 numero 4985 (03/11/1978)


L'acquisto, da parte di un unico socio, di tutte le quote di una società in accomandita semplice non determina l'estinzione della società ma - in quanto fatto assimilabile, per analogia, alla situazione in cui nella società rimangano solo soci accomandatari o solo soci accomandanti (art. 2323 cod. civ.) o alla situazione in cui venga meno la pluralità dei soci (art. 2272 cod. civ. richiamato dallo art. 2323 cod. civ.) - comporta soltanto scioglimento della società, con la conseguenza che questa continua ad esistere, e che, perciò, il socio unico risponde quale socio accomandatario di tutte le obbligazioni della società. (Nella specie, trattandosi della responsabilità per i debiti della società, la corte ha cassato con rinvio la sentenza del merito, che aveva ritenuto che un socio avesse acquistato la sola azienda della società, subentrando così nei soli debiti del cedente iscritti nei libri obbligatori, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. per l'accertamento del punto decisivo se il socio fosse divenuto, quale acquirente di tutte le quote socio unico e quindi esclusivo responsabile di tutti i rapporti obbligatori della società).

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