Cass. civile, sez. II del 1978 numero 1387 (20/03/1978)


Ove nella pratica di un determinato commercio, i commissionari per la vendita sogliono anticipare ai committenti le somme che saranno realizzate con la conclusione degli affari, incombe al commissionario la prova di avere anticipato denaro in misura superiore a quanto ricavato dalle vendite poi compiute, ove pretenda di ottenere la condanna della controparte alla restituzione della differenza tra quanto anticipato e quanto realizzato.

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