Cass. civile, sez. II del 1977 numero 2322 (06/06/1977)


Tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa venduta, ivi compresa, pertanto, l'azione di risarcimento del danno, prevista dall'art. 1494 cod. civ., sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ.. tale principio opera anche nel caso di esperimento di detta azione risarcitoria in via autonoma, rispetto all'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo.

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