Cass. civile, sez. II del 1976 numero 2817 (16/07/1976)


L'art. 1373 cod. civ. non stabilisce affatto che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica il recesso sia una facoltà spettante ex lege al contraente; invece, la norma, in base al suo primo comma ed al richiamo alle forme di scioglimento previste dall'art. 1372 dello stesso codice, si riferisce alle ipotesi di recesso convenzionalmente previsto.

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