Cass. civile, sez. II del 1975 numero 392 (03/02/1975)


La copertura di un vano costituisce parte di esso in quanto serve a completare la cosa per i fini pratici cui essa è destinata; pertanto, salvo patto contrario, l'alienazione del vano comporta anche il trasferimento della sua copertura quale accessorio del bene alienato.La presunzione di comunione dei solai divisori tra piani è fondata non sulla loro funzione di limite delle rispettive proprietà ma sulla loro necessità (nei confronti delle distinte proprietà) per il sostegno dell'appartamento sovrastante e per la copertura di quello sottostante.

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