Cass. civile, sez. II del 1974 numero 1545 (29/05/1974)


La convalida del testamento (art. 590 cod.civ.) o della donazione (art. 799 cod.civ.) invalidi esige la volontà di attribuire efficacia all'atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità; la manifestazione di tale volontà e scienza non comporta l'adozione di formule sacramentali ed è anzi implicita nell'esecuzione volontaria della liberalità nulla da parte di chi conosceva la causa invalidante; tuttavia, se la convalida avviene mediante atto formale, quest'atto deve contenere i requisiti previsti dall'art.1444 cod.civ. per la convalida dell'atto annullabile, cioè l'indicazione del negozio invalido e della causa di invalidità nonchè la dichiarazione che si intende convalidarlo.

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