Cass. civile, sez. II del 1971 numero 1572 (27/05/1971)


Nell'ordinamento giuridico italiano è ammessa la fattispecie del negozio di accertamento, caratterizzato, per ciò che attiene alla sua causa, dall'intento di eliminare l'incertezza di una situazione o rapporto giuridico preesistente, attraverso la precisazione dell'essenza, del contenuto e degli effetti di essa. I soggetti privati pongono in essere dichiarazioni di volontà che attribuiscono sicurezza e stabilità a quella situazione o rapporto, restando prive di efficacia modificativa, nel senso che non creano nuovi vincoli obbligatori od effetti innovativi: ciò, sia che si tratti di dichiarazione unilaterale dell'obbligato, concernente l'attuale esistenza e validità di un rapporto in precedenza costituito ed a precisarne il contenuto o ad impedire l’operatività su di esso di effetti modificativi o estintivi, sia che si tratti di negozio bilaterale interpretativo, ordinato a enunciare con valore vincolante per le parti il contenuto di un negozio anteriormente concluso, con l'effetto che, fondendosi le dichiarazioni enunciative con quelle primarie del negozio interpretato, questo venga ad assumere ab initio il contenuto fissato dagli interpreti, sia che si tratti di negozio bilaterale accertativo, con cui le parti di un rapporto giuridico originato da una fonte primaria, risolvendo i dubbi ad esso connessi, con dichiarazioni enunciative e (almeno in parte) precettive, fissano attualmente la situazione fra loro esistente, impegnandosi a considerare il rapporto, per l'avvenire, nei limiti di contenuto e di operatività accertati.Il riflesso dell'efficacia del negozio accertativo sulla situazione preesistente, cui esso è raccordato da un intimo nesso di collegamento, fa sì che quest' ultima trovi la propria regolamentazione nella fonte originaria, nei limiti di contenuto e con l'area di efficacia delineati dalla fonte nuova, la quale si giustappone alla prima senza estinguerla.

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