Cass. civile, sez. I del 2014 numero 8871 (16/04/2014)




In materia di associazione professionale tra avvocati e dottori commercialisti con partecipazione di società personale di diritto straniero deve ritenersi che siano osservati i requisiti di forma dell'art. 1 della l. n. 1815/39, laddove oggetto sociale è lecito, i soci sono soggetti abilitati, né la partecipazione della compagine ha fatto venir meno la sussistenza di detto requisito, trattandosi di società semplice i cui associati sono tutti muniti dei necessari titoli abilitativi e della correlativa iscrizione agli albi di appartenenza secondo la legislazione dei Paesi di provenienza e in cui operano, né incidendo la mancata abilitazione in capo ad alcuni associati anche alla luce dell'orientamento della dottrina, che ritiene ora sufficiente che l'abilitazione sia posseduta dalla maggioranza dei membri degli organi sociali e che comunque non si determinerebbe la nullità del contratto associativo.

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