Cass. civile, sez. I del 1998 numero 5053 (21/05/1998)


Quando lo spedizioniere doganale, nell'eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, ai sensi degli artt. 78 e 79 del D.P.R. n. 43 del 1973, stipulando all'uopo con società di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione ed identificante l'obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a tale società, che per il suddetto titolo sia stata escussa dall'amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949 - 1951 cod. civ.) nei confronti del proprietario - importatore, il quale, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido), è soggetto passivo del rapporto tributario e, quindi, dell'obbligazione garantita. Poiché l'indicata surrogazione avviene in tutti i diritti e le azioni spettanti all'amministrazione, il fideiussore ha diritto sulle somme pagate, a partire dal giorno del pagamento, agli interessi nella misura di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 43 del 1973.

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