Cass. civile, sez. Unite del 2017 numero 18987 (31/07/2017)




In tema di diffamazione ciò che rileva è l'uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere.

Inoltre, nel caso di illecito disciplinare di un magistrato, il bene protetto dalla previsione di cui all'art. 4, comma I, lett. d), D. Lgs. n. 109/2006 è costituito - come è fatto palese dalla stessa formulazione della disposizione - dalla immagine del magistrato, risultando quindi irrilevante, a tali fini, il fatto che il destinatario di parole oggettivamente diffamatorie possa non averle percepite in tal senso. (Nella specie, un magistrato, comunicando con più persone a mezzo del proprio profilo personale del social network Facebook, offendeva la reputazione di un Sindaco, pubblicando un post che ledeva gravemente l'immagine dell'incolpata, investita delle funzioni di pubblico ministero presso la Procura della Repubblica titolare di indagini a vario titolo avviate nei confronti dell'Amministrazione comunale citata.)

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