Cass. civile, sez. Unite del 1990 numero 11549 (03/12/1990)
In ipotesi di risoluzione consensuale del contratto di "leasing" finanziario, l'obbligo della società concedente di restituire le somme riscosse può discendere dalla regolamentazione pattizia delle modalità di detta risoluzione, in relazione alle circostanze del caso concreto, restando in tal caso esclusa l’applicabilità delle diverse regole operanti per la risoluzione del contratto stesso a causa dell'inadempimento dell'utilizzatore.