Cass. civile, sez. II del 2022 numero 6331 (25/02/2022)



Per le spese necessarie per la prestazione di un servizio di interesse comune, quale quello di portierato, la nascita dell'obbligazione contributiva in capo al condomino coincide con l'erogazione effettiva del servizio, con la conseguenza che l'obbligo grava su chi sia titolare dell'immobile al momento della prestazione del portiere. Restano tuttavia a suo carico le spese di giudizio perché in qualità di proprietario è l’unico che può manifestare il dissenso alla causa.

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