Cass. civile, sez. II del 2022 numero 28133 (27/09/2022)



L'art. 147, lett. a) della Legge Notarile costituisce una norma di chiusura del sistema a fondamento del quale è posto il rapporto complesso ed articolato tra il notaio e l'ordinamento statuale, all'interno del quale il notaio opera non solo come libero professionista ma anche come pubblico ufficiale, ragione per la quale la norma tutela il singolo notaio e la classe forense; infatti l'illecito disciplinare è integrato dalle condotte che, ancorché non tipizzate, siano comunque idonee a ledere la dignità e la reputazione del notaio ed il decoro e il prestigio della classe notarile.
La ragione della mancanza di una specifica tipizzazione di ipotesi d'illecito, in tema di disciplinare dei notai, al pari di quanto avviene per altre categorie, viene generalmente ravvisata nell'esigenza di evitare che violazioni dei doveri anche gravi possano sfuggire alla sanzione disciplinare. Pertanto, per un'esatta ricostruzione del controllo di legittimità sull'interpretazione ed applicazione di tale norma, occorre prendere le mosse dalla premessa che la stessa descrive fattispecie d'illecito disciplinare, non mediante un catalogo di ipotesi tipiche, ma mediante clausole generali o concetti giuridici indeterminati. Ciò comporta anzitutto che tale norma non si presta ad una definitiva ed esaustiva individuazione di ipotesi tipiche sul piano astratto, sia pure da parte dell'organo deputato alla sussunzione del fatto nella norma generale. Il che, sotto il profilo attuativo, significa che il perimetro di tale norma generale, preposta alla tutela del decoro e della dignità professionale, non è esaurito dalle fattispecie tipiche lesive che possano rivenirsi nel codice deontologico professionale.
La condotta enucleata nell'art. 147, lett. a), della c.d. Legge Notarile integra un illecito di pericolo la cui commissione non implica la percezione della riprovevolezza ambientale dell'operato ascritto al notaio poiché ciò che rileva è il concreto accertamento degli specifici comportamenti posti in essere dallo stesso notaio che risultino effettivamente idonei a ledere i valori tutelati dalla suddetta norma, a prescindere, quindi, dal verificarsi di un'eco negativa nella comunità.
Non è irragionevole e contrario alla ratio ed all'interpretazione letterale della norma sanzionare il notaio per il mancato versamento delle imposte e dei contributi previdenziali ricadenti nell'ambito della propria sfera personale, trattandosi di comportamento anomalo per un pubblico ufficiale che ha il compito di riscuotere le imposte indirette.
La reiterazione di una condotta ha particolare disvalore sociale, essendo un dovere primario di ogni cittadino pagare le tasse e del datore di lavoro adempiere al versamento dei contributi previdenziali, obblighi che si connotano di maggiore disvalore sociale se riferibili ad un pubblico ufficiale. Tale inadempimento integra un comportamento lesivo dell'onore e della reputazione del notaio all'interno della collettività ove opera ed arreca una lesione al decoro ed al prestigio della classe forense, che svolge una funzione essenziale nell'economia e negli scambi.

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