Cass. civile, sez. II del 2022 numero 26852 (13/09/2022)



Il vincolo di cui alla L.P. Bolzano n. 13 del 1997, art. 79, ha natura di pubblicità-notizia e pertanto è efficace erga omnes, senza che l'annotazione sia necessaria ai fini dell'opponibilità ai terzi.
Il citato vincolo, alla pari degli oneri a carico degli immobili discendenti da prescrizioni urbanistiche, contenute in piani regolatori che una volta approvati e pubblicati hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia erga omnes, ha natura pubblicistica ed è assistito da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché non può qualificarsi come onere non apparente gravante sull'immobile, ai sensi dell'art. 1489 cod.civ., e non è, conseguentemente, invocabile dal compratore quale fonte di responsabilità del venditore che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2022 numero 26852 (13/09/2022)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti