Cass. civile, sez. II del 2021 numero 2126 (29/01/2021)



Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali. In materia condominiale è illegittimo ricostruire il tetto dell’edificio crollato con la realizzazione di terrazze a tasca. Il giudice in questo caso può condannare gli esecutori solo a ripristinare lo stato dei luoghi ma non a completare l’intera copertura.

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