Cass. civile, sez. II del 2019 numero 965 (16/01/2019)



Il mediatore immobiliare, sia nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in via autonoma, sia quando si sia attivato su incarico delle parti, è tenuto, ai sensi dell'art. 1759 c.c., a riferire ai contraenti ogni circostanza rilevante, conosciuta o conoscibile con l'uso della diligenza da lui esigibile. In tale ambito vanno annoverati gli inconvenienti cui può normalmente dar luogo la provenienza da donazione dell'immobile posto in vendita. La circostanza infatti rientra nella valutazione della sicurezza dell'affare e, come tale, deve essere compresa tra quelle influenti sulla conclusione dello stesso, che il mediatore deve a riferire alle parti.

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