Cass. civile, sez. II del 2018 numero 26516 (19/10/2018)



Per la valida costituzione di una servitù, non è necessario che il titolo contenga la specifica descrizione del fondo dominante e del fondo servente, essendo sufficiente che questi ultimi siano comunque desumibili dal contenuto dell'atto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2018 numero 26516 (19/10/2018)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti