Cass. civile, sez. II del 2015 numero 5657 (20/03/2015)



Deve ricordarsi che l'obbligo genericamente assunto nei contratti di vendita delle singole unità immobiliari di rispettare il regolamento di condominio che contestualmente si incarica il costruttore di predisporre, come non vale a conferire a quest'ultimo il potere di redigere un qualsiasi regolamento, così non può valere come approvazione di un regolamento allo stato inesistente, in quanto è solo il concreto richiamo nei singoli atti di acquisto ad un determinato regolamento già esistente che consente di ritenere quest'ultimo come facente parte per relationem di ogni singolo atto, dovendosi aggiungere che non è opponibile a tutti i condomini il regolamento che non è stato trascritto nell'apposito registro di cui all'art. 1129 c.c., ultimo comma, secondo la previsione dell'art. 1138 c.c., comma III, in modo da poter assolvere la funzione di pubblicità.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2015 numero 5657 (20/03/2015)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti