Cass. civile, sez. II del 2015 numero 1902 (03/02/2015)



In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell' eventus damni.

Deve ritenersi legittima la revocatoria da parte dei creditori laddove si sia in presenza di un atto che, a fronte della cessione a titolo particolare di beni appartenenti all'eredità in favore di un soggetto che non è erede a causa della prevalenza della disposizione posteriore incompatibile, si risolve in un'evidente modifica in peius della consistenza del patrimonio dell'erede universale e, quindi, in una maggiore difficoltà di soddisfacimento dei crediti da parte dei numerosi creditori dell'eredità, in mancanza di prova, che incombe ai convenuti nell'azione revocatoria, che il patrimonio residuo dell'erede universale sia tale da soddisfare le ragioni di questi ultimi. Si osserva che l'erede, tenuto, in quanto tale, al pagamento verso i creditori dei debiti ereditari, è e rimane il soggetto indicato dal testatore come suo successore nel complesso dei rapporti giuridici già facenti a lui capo e che abbia accettato l'eredità, laddove l'accordo a tacitazione di diritti pretesi da un terzo non è in grado di attribuire a detto terzo la qualità di erede, posto che un tale effetto è materia sottratta alla disponibilità delle parti, non potendo il chiamato disporre della delazione.

L'accordo col quale il soggetto istituito erede universale riconosce, in via di transazione, la titolarità di determinati beni ereditari a colui che, non avendo la qualità di legittimario pretermesso, pretende diritti sull'eredità in forza di un testamento anteriore (poi revocato), non determina il riconoscimento della qualità di coerede in capo al destinatario dell'attribuzione patrimoniale, non potendo il chiamato disporre della delazione, sicché solo l'erede istituito è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, non configurandosi in tal caso una vendita di eredità (soggetta a forma scritta ad substantiam) e, conseguentemente, una responsabilità solidale dell'acquirente ex art. 1546 c.c..

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