Cass. civile, sez. II del 2012 numero 7759 (17/05/2012)
L’art. 1223 c.c. sintetizza il contenuto minimo del risarcimento, introducendo un concetto di danno “integrale”, comprensivo sia della diminuzione subita, e cioè il danno che il debitore inadempiente avrebbe potuto evitare, sia del mancato incremento patrimoniale di cui il creditore avrebbe potuto godere se la prestazione fosse stata eseguita. Il risarcimento del danno è l’obbligazione diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’inadempimento non si fosse verificato.